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Capo II - Del condominio negli edifici (artt.
1117-1139)
Libro Terzo - Della proprietà
Titolo VII
Della comunione
Della comunione
Capo II
Del condominio negli edifici
Del condominio negli edifici
Sono oggetto di proprietà comune dei
proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il
contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni
d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le
parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per
l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per
gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come
gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i
canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31
gennaio 2008, n. 2305, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16
gennaio 2008, n. 730 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 4
marzo 2008, n. 5891 in Altalex Massimario.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 1
1. L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art.
1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprietà comune
dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1)
tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui
sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi
portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate
a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria,
incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3)
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e
fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas,
per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria,
per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli
condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo
quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
Art. 2
1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. - (Ambito di
applicabilità). - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero
più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi
dell'articolo 1117.
Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d'uso).
- Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero
di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i
quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso
delle parti comuni. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non
meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli
spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o
equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima
della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità,
deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova
destinazione d'uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa
che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono
vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il
decoro architettonico.
Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d'uso). - In
caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle
destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche
singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione
dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni
giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività
con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136».
Il diritto di ciascun condomino sulle
cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o
porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al
diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro
conservazione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 8
aprile 2008, n. 9148 in Altalex Massimario.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 3
1. L'articolo 1118 del
codice civile e' sostituito
dal seguente:
«Art.
1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - Il diritto di
ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga
altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli
appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la
conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso
della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il
condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli
squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per
la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa
a norma».
Art. 1119.
Indivisibilità.
Indivisibilità.
Le
parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 4
1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».
I
condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono
vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino.
_______________
Cfr.
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 17 ottobre 2007, n. 21835 in Altalex Massimario.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 5
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal
secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel
rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrità degli edifici e degli impianti; 2)
le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche,
per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare
parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché
per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione,
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del
lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo,
anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione
per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano
modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire
agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'amministratore e'
tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un
solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al
precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto
specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In
mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente
a fornire le necessarie integrazioni».
Art. 1121.
Innovazioni gravose o voluttuarie.
Innovazioni gravose o voluttuarie.
Qualora
l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario
rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista
in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i
condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa.
Se
l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo
che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel
caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono
tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art. 1122.
Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune.
Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune.
Ciascun condomino, nel piano o porzione
di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti
comuni dell'edificio.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 6
1. L'articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art.
1122. - (Opere su parti di proprietà o uso individuale). - Nell'unita'
immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso
comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso
individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti
comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al
decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso e' data preventiva notizia
all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».
Art. 7
1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art.
1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di
produzione di energia da fonti rinnovabili). - Le installazioni di impianti non
centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque
altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati
in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità
immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico
dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. E'
consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico
solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà
individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle
parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando
il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma
dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre
cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro
architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di
cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire
l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le
diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in
atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare
l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia
per i danni eventuali. L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale
deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione
delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle
singole unità abitative.
Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle
parti comuni). - Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti
comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di
esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma
dell'articolo 1136».
Le
spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se
si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese
sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora
un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla
loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Art. 1124.
Manutenzione e ricostruzione delle scale.
Manutenzione e ricostruzione delle scale.
Le scale sono mantenute e ricostruite
dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita
tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano,
e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal
suolo.
Al
fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 8
1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle
unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per
metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà
esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».
Art. 1125.
Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.
Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.
Le
spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro
sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la
copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore
l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Quando
l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un
terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due
terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo
a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della
porzione di piano di ciascuno.
_______________
Cfr.
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 dicembre 2007, n. 26239 in Altalex Massimario.
Il
proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove
fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a
chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La
sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono.
I
condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica
l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o
la luce dei piani sottostanti.
Chi
fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari
al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il
numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della
quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare
di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
_______________
Cfr.
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 febbraio 2008, n. 2865 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2008, n. 10040 in Altalex Massimario.
Art. 1128.
Perimento totale o parziale dell'edificio.
Perimento totale o parziale dell'edificio.
Se
l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del
suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo
e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel
caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa
la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a
concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla
ricostruzione di queste.
Il
condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto
a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua
esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non
preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129.
Nomina e revoca dell'amministratore.
Nomina e revoca dell'amministratore.
Quando i condomini sono più di quattro,
l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è
fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno
e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso
previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il
conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi
irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque
causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 9
1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art.
1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). - Quando i
condomini sono più' di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un
amministratore e' fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più
condomini o dell'amministratore dimissionario. Contestualmente all'accettazione
della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i
propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di
società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore
in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui
firmata. L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla
presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la
responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
L'amministratore e' tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel
periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale
adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve
essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui
l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la
responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui
svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa
di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente
per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior
uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle
generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al
condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa
l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona
che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. L'amministratore e'
obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o
da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su
uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;
ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere
visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla consegna di tutta
la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli
condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli
interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato
espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore e' tenuto ad agire
per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi
dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso, anche
ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende
rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca
dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la
maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal
regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto
comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso
di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali
o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del
presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la
convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato
all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun
condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento
della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei
confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti
dell'amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto
condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per
la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2)
la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di
deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto
di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare
possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio
personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per
un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei
registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata
promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al
condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente
esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo
1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei
dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte
dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente
l'amministratore revocato. L'amministratore, all'atto dell'accettazione della
nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità
della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività
svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il
presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare
ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione
pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei
comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società
private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia
residenziale pubblica».
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni
dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di
condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni
e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare
le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei
diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve
rendere il conto della sua gestione.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 10
1. L'articolo 1130 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art.
1130. - (Attribuzioni dell'amministratore). - L'amministratore, oltre a
quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni
dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto
condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento
di condominio; 2) disciplinare l'uso
delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che
ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare
le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell'edificio; 5) eseguire gli
adempimenti fiscali; 6) curare la
tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei
singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di
godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati
catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore
in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia,
mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata
le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta
giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le
informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei
verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e
del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono
altresi' annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le
deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno
fatto richiesta; allo stesso registro e' allegato il regolamento di condominio,
ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono
annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun
amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di
provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine
cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli
movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità
informatizzate; 8) conservare tutta
la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con
i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del
condominio; 9) fornire al condomino
che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli
oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e
convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».
Art. 11
1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art.
1130-bis. - (Rendiconto condominiale). - Il rendiconto condominiale
contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla
situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali
riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica.
Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché
di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei
rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in
qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un
revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione e'
assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la
relativa spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di
proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità
immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in
ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti
giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della
relativa registrazione. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore,
un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di
almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di
controllo».
Art. 1131.
Rappresentanza.
Rappresentanza.
Nei
limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal
regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini
sia contro i terzi.
Può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni
dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora
la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini.
L'amministratore
che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento
dei danni.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 12
1. Al primo comma dell'articolo 1131
del codice civile, le parole:
«dall'articolo precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».
Art. 1132.
Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
Qualora
l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di
resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia
della deliberazione.
Il
condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare
alla parte vittoriosa.
Se
l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente
che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che
non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133.
Provvedimenti presi dall'amministratore.
Provvedimenti presi dall'amministratore.
I
provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.
Art. 1134.
Spese fatte dal condomino.
Spese fatte dal condomino.
Il condomino che ha fatto spese per le
cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha
diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 13
1. L'articolo 1134 del
codice civile e' sostituito
dal seguente: «Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - Il
condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si
tratti di spesa urgente».
2. All'articolo 1135 del
codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al
primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) alle opere di
manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un
fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle
istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di
risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione
e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio
edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità
ambientale della zona in cui il condominio e' ubicato».
Art. 1135.
Attribuzioni dell'assemblea dei condomini.
Attribuzioni dell'assemblea dei condomini.
Oltre
quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini
provvede:
1)
alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2)
all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini;
3)
all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del
residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione
straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L'amministratore
non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano
carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L'assemblea è regolarmente costituita
con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno
la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per
mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno
successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla
medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che
rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la
nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a
materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché
le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto
le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti
al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non
consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si
redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.
_______________
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 14
agosto 2007, n. 17694 in Altalex Massimario.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 14
1. L'articolo 1136 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art.
1136. - (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). -
L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento
di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero
edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima
convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e,
in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda
convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei
partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla
maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un
terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la
revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni
che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di
notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120,
secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre
approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo
1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del
valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti
gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall'amministratore».
Le deliberazioni prese dall'assemblea a
norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla
legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare
ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto
pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27
febbraio 2007, n. 4421 in Altalex Massimario.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 15
1. L'articolo 1137 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1137. - (Impugnazione delle
deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma
degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni
condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria
chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non
sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia
ordinata dall'autorità giudiziaria. L'istanza per ottenere la sospensione
proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il
termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto
non espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui
al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo
669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile».
Art. 1138.
Regolamento di condominio.
Regolamento di condominio.
Quando
in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato
un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun
condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle
relative all'amministrazione.
Ciascun
condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di
condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo
1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso
può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le
norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo
comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 16
1. All'articolo 1138 del
codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato
dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma
dell'articolo 1107»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento
non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Art. 1139.
Rinvio alle norme sulla comunione.
Rinvio alle norme sulla comunione.
Per
quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla
comunione in generale.
****
Libro Sesto
Della tutela dei diritti
Della tutela dei diritti
Titolo I
Della trascrizione
Della trascrizione
Capo I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Art. 2659.
Nota di trascrizione.
Nota di trascrizione.
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve
presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del
titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e
il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle
stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel
titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la
ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone
giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste
ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le
rappresentano secondo l'atto costitutivo;
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 17
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659
del codice civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i condominii devono essere
indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».
*****
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 -
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie
CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
SEZIONE III
Disposizioni relative al Libro III
Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani
o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che
abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere
sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio
separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e
disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei
comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si
applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle
cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato
delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto
comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei
contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (Cod.
Civ. 1123), l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione (Cod. Proc. Civ. 642).
Chi subentra nei diritti di
un condominio e obbligato, solidalmente con questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti),
al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (Cod. Civ.
1219) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre,
l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione,
può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono
suscettibili di godimento separato.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 18
1. L'articolo 63 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:
«Art.
63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di
questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora
soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non
possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non
dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei
contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può
sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili
di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato
solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso
e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato
solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui
e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il
trasferimento del diritto».
Art. 64
Sulla revoca
dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e
dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede
in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore
medesimo.
Contro il provvedimento del
tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci
giorni dalla notificazione (Cod. Proc. Civ. 137).
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 19
1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore,
nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma
dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio,
con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il
ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo
alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione».
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei
condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a
un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art.
80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei
condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le
deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene
necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che
rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci
giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla
convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria
quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condòmino.
L'avviso di convocazione
deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data
fissata per l'adunanza.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 20
1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
«L'avviso di convocazione, contenente
specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a
mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della
riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi
diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137
del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente
convocati. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo
giorno solare della prima. L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni
consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini
brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono
indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea
validamente costituitasi».
Art. 67
Ogni condòmino può
intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione
di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste
hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari
interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano
o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che
attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e
dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che
riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria
delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al
proprietario.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 21
1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art.
67. - Ogni condomino può' intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il
delegato non può rappresentare piu' di un quinto dei condomini e del valore
proporzionale. Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprietà indivisa a
più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che
e' designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del
codice. Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti
sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con
la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio
rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più
condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun
partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante
del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano
nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina
su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a
provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità
giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona
dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o
condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il
rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente
all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni
assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore
riferisce in assemblea. All'amministratore non possono essere conferite deleghe
per la partecipazione a qualunque assemblea. L'usufruttuario di un piano o porzione
di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono
all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari,
salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui
all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli
articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione
deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario. Il nudo
proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei
contributi dovuti all'amministrazione condominiale».
Art. 68
Per gli effetti indicati
dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio
deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione
di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle
porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere
espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio.
Nell'accertamento dei
valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e
dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 22
1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai
sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124,
1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare
e' espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene
conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di
ciascuna unità immobiliare».
Art. 69
I valori proporzionali dei
vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche
nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono
conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate
condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di
nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata, è
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o
przioni di piano.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 23
1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 69. - I
valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella
millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati
all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche
nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo
1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono
conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte
dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o
di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, e' alterato per più di un
quinto il valore proporzionale dell'unita' immobiliare anche di un solo
condomino. In tal caso il relativo costo e' sostenuto da chi ha dato luogo alla
variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi
nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi
dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in
persona dell'amministratore. Questi e' tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo
può essere revocato ed e' tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le
norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione
delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei
criteri legali o convenzionali».
Art. 70
Per le infrazioni al
regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 24
1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento
di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una
somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e'
devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
Art. 71
Il registro indicato dal 4° comma dell'art. 1129 e
dal 3° comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso
l'associazione professionale (*) dei proprietari di fabbricati.
(*) L'associazione professionale è stata soppressa d. lgs.
lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 25
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art.
71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio
coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati
condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati
sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta
la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non
risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il
diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un
corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in
materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e
g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra
i condomini dello stabile. Possono svolgere l'incarico di amministratore di
condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal
caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente
responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le
funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta
i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun
condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo
amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio
per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attività
di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g)
del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Art. 71-ter. - Su richiesta dell'assemblea, che delibera
con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice,
l'amministratore e' tenuto ad attivare un sito internet del condominio che
consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato
digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per
l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei
condomini.
Art. 71-quater - Per controversie in materia di condominio,
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da
61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. La domanda di
mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un
organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale
il condominio e' situato. Al procedimento e' legittimato a partecipare
l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di
cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione
davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo
comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della
prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata
dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del
codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve
intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo
conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera
assembleare».
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni
dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
Omissis
*****
Disposizioni per l'attuazione del
codice civile
CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE III
Disposizioni relative al Libro III
Art. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di
condominio e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai
regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di
condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art.
1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 26
1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie e' inserito il seguente:
«Art.
155-bis. - L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non
centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già
esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le
necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi
primo, secondo e terzo, del codice».
*****
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati." - (Pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989,
n. 21)
2. 1. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici
privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'intemo
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o
in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto
disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice
civile.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 27
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile» sono sostituite dalle
seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo
1120 del codice civile».
*****
Legge 9
gennaio 1991, n. 10 (s.o. alla G.U. 16 gennaio 1991, n. 13)
Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
TITOLO II
Norme per il
contenimento del consumo di energia negli edifici
26. Progettazione, messa in opera ed
esercizio di edifici e di impianti
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in
edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e
sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli
articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti
solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati
unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e
negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto
idricosanitario già in opera.
2. Per gli interventi sugli edifici e
sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati
attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono
valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo
del valore dell'edificio.
(comma così modificato dall'art. 27, comma
22, legge n. 99 del 2009, poi dall'art. 28, comma 1, legge n. 220 del 2012)
3. ….
4. ….
5. Per le innovazioni relative
all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e
per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea
di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo
1120 del codice civile.
(comma
così modificato dall'art. 28, comma 2, legge n. 220 del 2012)
6. …..
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 28
1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle
quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle
seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un
terzo del valore dell'edificio».
2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, le parole:
«l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le
maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
*****
Testo
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, coordinato con la legge di conversione
20
marzo 2001, n. 66, recante:
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia
di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento
di impianti
radiotelevisivi".
Art. 2-bis.
Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda
….
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la
diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di
installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi
dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle
relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il
riconoscimento di benefici fiscali.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 29
1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle
seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 30
1. I contributi
per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le
innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi
dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della
presente legge, durante le procedure concorsuali.
*****
Disposizioni generali -
Degli organi giudiziari
Codice di procedura civile, Libro I, Titolo I, agg. al
24.10.2012
Libro primo:
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I:
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
Capo I: DEL GIUDICE
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE
Art. 23.
(Foro per le cause tra soci e tra condomini)
(Foro per le cause tra soci e tra condomini)
Per le cause tra soci è competente il giudice del
luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano
i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
[ Legge 11 dicembre 2012, n. 220 -
(GU n. 293 del 17-12-2012) ]
Art. 31
1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause
tra condomini» sono inserite
le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
Art. 32
1. Le disposizioni
di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione
della medesima nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì
11 dicembre 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
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